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    Progettazione e mantenimento dell’HACCP
    Consulenza HACCP Roma

    Assicura la corretta prassi igienica al tuo locale.

    Progettazione e mantenimento del manuale di autocontrollo H.A.C.C.P. per la corretta prassi igienica, reso obbligatorio con il D. Lgs. 852/04 e D. Lgs. 178/02 (ex D. Lgs. 155/97), per tutte le realtà aziendali che manipolano, immagazzinano o trasportano alimenti e bevande.

    L’acronimo H.A.C.C.P. deriva dall’inglese “Hazard Analysis and Critical Control Points” che in italiano si traduce con “analisi dei rischi e punti critici di controllo”. Si tratta di un protocollo, ovvero un insieme di procedure volte a tutelare il consumatore garantendo la salubrità degli alimenti, focalizzando l’attenzione in particolar modo sulla prevenzione dei rischi piuttosto che sull’analisi del prodotto finito, e concentrandosi sui punti critici di controllo.

     

    Il primo sistema H.A.C.C.P. fu ideato negli Stati Uniti in un campo militare per raggiungere adeguati standard qualitativi nella produzione di armi da fuoco. Il primo impiego in ambito alimentare fu realizzato negli anni ’60 per garantire la salubrità degli alimenti destinati agli astronauti del progetto di volo Mercury.

    Il metodo H.A.C.C.P. stabilisce le procedure da attuare per il mantenimento della sicurezza degli alimenti e dei requisiti igienico-sanitari degli ambienti di lavoro per la tutela della salute e la sicurezza del consumatore, del gestore e dello staff.

    Le norme di sicurezza alimentare devono essere rispettate da tutte le aziende che trattano alimenti, in tutte le fasi di lavorazione: dal produttore al distributore finale.

     

    A sanzionarne il mancato rispetto è il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n.193: “Attuazione della direttiva 2004/41/CE (leggi sotto) relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”.

    All’interno delle attività alimentari, spesso le sanzioni non vengono condivise o comprese dai titolari che talvolta le considerano eccessive. I verbali redatti dagli organi di controllo (polizia locale, N.A.S., A.S.L.) purtroppo non vengono sempre interpretati come “atto di prevenzione delle malattie alimentari” ma come un’ulteriore tassa, ci rammentiamo cosa mi disse malti anni fa un gestore di bar tavola calda, “ricordati che quello che non strozza ingrassa”. In generale, infatti, l’operatore del settore alimentare tende a sottostimare il rischio finché non si verifica l’evento dannoso; questo è sicuramente il primo errore che l’operatore può commettere, peraltro senza rendersi conto di mettere potenzialmente a repentaglio la salute pubblica.

     

    Le sanzioni più comuni sono quelle legate alla mancanza di pulizia dei locali e all’igiene del personale operante. La condizione di scarsa igiene prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 ad un massimo di 3000 euro.

    Spesso la mancanza di igiene nel personale è direttamente proporzionale alla insufficiente – o a volte del tutto nulla – formazione in materia di igiene e salute.

    Un’altra sanzione ricorrente è quella per la mancata presenza della notifica sanitaria all’autorità competente per ogni sito (locale, laboratorio, negozio, pubblico esercizio) che esegue una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti.

     

    Altre sanzioni comuni sono la presenza di lavabo a erogazione manuale all’interno dei servizi igienici del personale e/o all’interno dell’area di preparazione cucina anziché quello previsto dalla normativa, ovvero un lavabo ad erogazione non manuale: a pedale o a fotocellula.

     

    Tale normativa non è da sottovalutare se si considera che l’operatore, quando si lava in un lavabo a erogazione manuale, tocca con le mani le valvole prima e dopo creando contaminazione. I batteri presenti nei servizi igienici sono i coliformi fecali, batteri che vivono nell’intestino umano in grado di provocare gravi infezioni.

    Inoltre, bisogna considerare che la valvola può essere contaminata in quel momento dall’operatore in questione, ma anche dai colleghi che hanno usufruito dei servizi igienici durante i turni di lavoro precedenti.

    Lo stesso discorso vale per i bidoni dei rifiuti: in area di preparazione devono essere esclusivamente ad apertura a pedale o basculante.

     

    Anche l’ordine è direttamente proporzionale alla sicurezza e crea dei vantaggi in termini economici e di organizzazione del lavoro. Secondo i principali regolamenti di igiene, tutti i prodotti alimentari devono essere sollevati da terra e scostati dalle pareti, per non rischiare che insetti e roditori possano raggiungerle; inoltre bisogna evitare di sovraccaricare le dispense, in primo luogo per tutelare la sicurezza dei lavoratori, poiché, se dovessero cedere gli ancoraggi o le scaffalature, si potrebbero verificare infortuni a danno del personale; in secondo luogo bisogna considerare il danno economico dovuto alla perdita delle materie prime contaminatesi cadendo a terra.

     

    Un altro motivo per il quale non bisogna sovraccaricare le dispense è legato alla sicurezza dei prodotti: un ambiente ordinato ci permetterà di avere sotto controllo le scadenze del materiale stoccato, in modo da evitare sanzioni molto elevate: da un minimo di 6.000,00 ad un massimo di 40.000,00 euro (in vigore dal 2017).

     

    Particolare attenzione va rivolta anche al manuale H.A.C.C.P., dato che la sanzione relativa alla mancanza di tale manuale in azienda varia dai 1000 ai 6000 euro. Il manuale è un documento suddiviso in due parti: la prima parte descrive l’azienda e la sua organizzazione, la seconda tutte le procedure messe in atto dal personale dell’azienda ai fini del mantenimento della sicurezza.

     

    È chiaro, quindi, che i documenti non possono essere uguali, ogni azienda deve costruire un manuale personalizzato che rispecchi la propria realtà lavorativa.

    Spesso ci capita di visionare dei manuali e di trovare delle procedure generiche, o la descrizione di attrezzature o cicli produttivi addirittura non presenti in quella specifica azienda.

     

    Ad esempio, ci è capitato di trovare la procedura di preparazione di gelati in un manuale di una pizzeria: per questo consigliamo sempre ai clienti di leggere il proprio manuale di autocontrollo e compilarlo con cognizione di causa, trovare le scorciatoie per non crearsi il proprio piano di autocontrollo è già di per sé il sinonimo di evasione delle regole basilari.

    Avere un documento non costruito “su misura” equivale a non averlo; pertanto, la sanzione applicabile in questo caso è la medesima.

     

    È opportuno però sottolineare che non basta possedere il manuale “su misura” se poi non vengono attuate le procedure contenute al suo interno, questa considerazione calza in moltissime attività nelle quali o per cattiva volontà o per mancanza di organizzazione o di organigramma aziendale vengono commessi errori considerevoli.

    Durante una consulenza, ho rinvenuto all’interno di un documento di un ristorante la procedura delle analisi chimiche e microbiologiche degli alimenti: ho chiesto quindi al titolare di mostrarmi i risultati delle analisi e la risposta è stata “ma io non le ho mai fatte e non sapevo neanche di doverle fare!”. Il titolare non avrebbe avuto nessun obbligo di far effettuare le analisi se sul suo manuale non fosse stato scritto il contrario; invece, con tale procedura indicata nel manuale ne aveva l’obbligo e quindi, in caso di controllo ispettivo da parte dell’A.S.L., avrebbe potuto essere sanzionato per mancata applicazione della procedura.

    È fondamentale, pertanto, affidarsi a tecnici esperti, che si rechino personalmente nei locali garantendo un vero servizio di consulenza e leggendo e verificando cosa viene scritto sul documento H.A.C.C.P.

    Non è possibile costruire un documento ad hoc senza aver prima ispezionato i locali e aver chiesto tutti i dati necessari, o peggio affidandosi a dei format “pre-compilati”.

    Un altro aspetto da non sottovalutare è la comunicazione al consumatore di tutte le informazioni obbligatorie sui prodotti in vendita e la costruzione di etichette, menù, cartelli degli ingredienti, conformi alle normative di legge. La mancanza di trasparenza e di corretta informazione verso i consumatori è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 24.000,00 euro.

    Il tecnico specializzato responsabile della redazione del manuale HACCP è chiamato a prestare assistenza, infatti, anche nella stesura di etichette, menù e cartelli degli ingredienti.

    Facente parte integrante delle procedure di autocontrollo è il controllo degli striscianti alati e roditori DISINFESTARE’ attua queste procedure con il massimo del rigore e professionalità chiedendo innanzi tutto al titolare dell’attività la planimetri su cui verranno apposte le segnalazioni dei presidi di monitoraggio.

    I nostri Pest Control Experts verificano visivamente lo stato dei luoghi redigendo una nota delle attività da intraprendere affinché le operazioni abbiano un riscontro reale piuttosto che una mera adempienza.

    I nostri tecnici terminate le attività di allestimento delle postazioni compilano il fascicolo Pest Book Management e ad ogni trattamento riporteranno aggiornamenti di qualsiasi genere. 

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     

    Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;

    Vista   la direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE del Consiglio;

     

    Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l’articolo

    1, commi 1 e 3, l’articolo 3, comma 1, lettera b), e l’allegato A);

      

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, recante attuazione della direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

      

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,

    n.  889, recante attuazione della direttiva 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all’importazione di animali

    della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi nonché’ direttiva 77/96/CEE relativa alla ricerca delle

    trichine all’importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina;

      

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.194, attuazione delle direttive 77/99/CEE, 80/214/CEE, 80/215/CEE,

    80/1100/CEE, 83/201/CEE, 85/321/CEE, 85/327 ed 85/328/CEE relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

     

     Visto il decreto del Ministro della sanità 5 ottobre 1991, n. 375,

    recante   regolamento    concernente   l’attuazione   delle direttive

    87/491/CEE e 88/660/CEE, che modificano la direttiva 80/215/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

     

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, recante attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;

     

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, attuazione

    della   direttiva    91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della

    pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi;

     

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, recante attuazione della direttiva 92/5 che modifica e sostituisce la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale;

      

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.   558, recante regolamento per l’attuazione della direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria intracomunitaria e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile;

      

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.   559, recante regolamento per l’attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento;

      

    Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, recante attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato dell’ovo prodotti;

     

    Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, attuazione delle   direttive   91/497/CEE    e   91/498/CEE, che modificano e sostituiscono la direttiva 64/433, concernente problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche;

      

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n.  607, concernente regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria    in    materia   di   uccisione    di   selvaggina   e   di commercializzazione delle relative carni;

      

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n.  54, concernente regolamento recante attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

      

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.  495, concernente regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE, che modifica la direttiva 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile;

      

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n.309, concernente regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/65/CE relativa ai requisiti applicabili all’immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.

      

    Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi ed i requisiti   generali    della   legislazione   alimentare,   istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel

    campo della sicurezza alimentare;

      

    Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, e successive modificazioni;

      

    Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modificazioni;

      

    Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successive modificazioni;

     

    Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e successive modificazioni;

      

    Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e successive modificazioni; 

     

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

      

    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

     

    Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della,Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

      

    Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tramlo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

      

    Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;

      

    Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della

    giustizia, dell’economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie locali e delle politiche agricole alimentari e forestali;

     

    Emana il seguente decreto legislativo:

     

     Art. 1.

    Finalità ed ambito di applicazione

     

    1. Le disposizioni del presente decreto legislativo sono emanate al fine di abrogare la normativa nazionale di attuazione delle direttive comunitarie a loro volta abrogate dalla direttiva 2004/41.

     

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art.   10, commi    2 e 3 del testo unico delle disposizioni  sulla promulgazione  delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con  D.P.R.   28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    – Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). 

    Note alle premesse:

    – L’art.   76    della   Costituzione   stabilisce che           l’esercizio della funzione legislativa non può essere           delegato al Governo se non con determinazione di principi e          criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.   

    – L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    – La direttiva 2004/41/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 157.

    – La direttiva 89/662/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 395.

    – La direttiva 92/118/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 15 marzo 1993, n. L 62.

    – La decisione 95/408/CE è pubblicata nella G.U.C.E: 11 ottobre 1995, n. L 243.

    – Si riporta il testo degli articoli 1, commi 1 e 3, l’art.  3, comma 1, lettera b) e l’allegato A), della legge 25 gennaio 2006, n.29, recante: «Disposizioni per l’adempimento    di   obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005».

    «Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie).  –   1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata   in   vigore   della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A) e B).           

    2. (omissis).

    3.   Gli    schemi   dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B), nonché’, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni   penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A), sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti  organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.».

    «Art. 3 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). –  1.  Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali.

    a) (omissis);

    b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa   da   attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa».

    «Allegato A 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle           disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche.

    2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza   per   la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. 2004/41/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del  21 aprile  2004,  che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene  dei   prodotti  alimentari  e   le  disposizioni sanitarie  per   la  produzione  e la commercializzazione di           determinati   prodotti   di  origine  animale   destinati  al consumo  umano   e che modifica la direttiva 89/662/CEE e la           direttiva 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE  del Consiglio.

    2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che   modifica la direttiva 90/426/CEE e la direttiva 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.

    2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del    15 dicembre 2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente.

    2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

    2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la direttiva 66/401/CEE, la direttiva 66/402/CEE, la direttiva 2002/54/CE, la direttiva 2002/55/CE e la direttiva 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi.

    2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005,  che   modifica  la  direttiva 73/239/CEE, la direttiva 85/611/CEE, la direttiva 91/675/CEE, la direttiva 92/49/CEE  e   la  direttiva  93/6/CEE   del  Consiglio  e la direttiva 94/19/CE, la direttiva  98/78/CE, la direttiva 2000/12/CE,   la    direttiva   2001/34/CE, la direttiva 2002/83/CE  e  la direttiva 2002/87/CE al fine di istituire una  nuova  struttura   organizzativa  per  i   comitati  del settore dei servizi finanziari.

    2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica   la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»).

    2005/50/CE della Commissione, dell’11 agosto 2005, relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell’anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici».

    – Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1982, n. 281.

    – Le direttive 72/461/CEE e 72/462/CEE sono pubblicate nella G.U.C.E. 31 dicembre 1972 n. L 302.

    – Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.  889, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1982, n. 333, S.O. 

    – Le direttive 77/96/CEE e 77/99/CEE sono pubblicata nella G.U.C.E. 31 gennaio 1977 n. L 26.

    – Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1988, n. 135, S.O.

    – Le direttive 80/214/CEE e 80/215/CEE sono pubblicate nella G.U.C.E. 21 febbraio 1980, n. L 47.

    – La direttiva 80/1100/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 1° dicembre 1980 n. L 325.

    – La direttiva 83/201/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 28 aprile 1983 n. L 112.

    – La direttiva 85/321/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 28 giugno 1985, n. L 168.

    – La direttiva 85/327/CEE e 85/328/CEE sono pubblicate nella G.U.C.E. 28 giugno 1985, n. L 168.

    – Il decreto ministeriale 5 ottobre 1991, n. 375, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1991, n. 278.

    – La direttiva 87/491/CEE è pubblicata nella G.U.C.E.2 ottobre 1987, n. L 279.

    – La direttiva 88/660/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1988, n. L 382.

    – Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, abrogato dal presente decreto, ad eccezione dell’art. 20, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.

    – Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.

    – Le direttive 91/492/CEE e 91/493/CEE sono pubblicate nella G.U.C.E. 24 settembre 1991, n. L 268.

    – La direttiva 92/48/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 7 luglio 1992, n. L 187.

    – Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.

    – La direttiva 92/5/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 2 marzo 1992, n. L 57.

    – Il   decreto    del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 28, S.O.

    – Le direttive 91/494/CEE e 91/495/CEE sono pubblicate nella G.U.C.E. 24 settembre 1991 n. L 268.

    – Il   decreto    del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 8, S.O.

    – Il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1993, n. 64, S.O.

    – La direttiva 89/437/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1989, n. L 212.

    – Il decreto legislativo 18 aprile 1994, n.  286, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1994, n. 111, S.O.

    – Le direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE sono pubblicate nella GU.C.E. 24 settembre 1991, n. L 268.

    – La direttiva 64/433/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 29 luglio 1964 n. L 121.

    – Il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1996, n. 280.

    – Le direttive 92/45/CEE, 92/46/CEE e 92/47/CEE sono pubblicate nella G.U.C.E. 14 settembre 1992 n. L 268.

    – Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n.   54, abrogato dal presente decreto, ad eccezione degli articoli 19, 26 e dell’allegato C) capitolo I, lettera A), punti 4 e 7, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1997, n. 59, S.O.

    – Il   decreto    del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.  495, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1998, n. 20.

    – La direttiva 92/116/CEE è pubblicata nella G.U.C.E.   15 marzo 1993, n. L 62.

    – La direttiva 71/118/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 8 marzo 1971 n. L 55.

    – Il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1998, n. 199.

    – La direttiva 94/65/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 31  dicembre 1994, n. L 368.

    – Il regolamento 178/2002/CE è pubblicato nella G.U.C.E. 1° febbraio 2002, n. L 31.

    – I regolamenti 852/2004/CE,853/2004/CE e 854/2004/CE, sono pubblicati nella G.U.C.E. 30 aprile 2004 n. L 139.

    – Il regolamento 882/2004/CE è pubblicato nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 165.

    – La legge 30 aprile 1962, n. 283, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1962, n. 139.

    – Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, reca: «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».

    Nota all’art. 1:

    – Per la direttiva 2004/41/CE, vedi note alle premesse.